| Inserimento lavorativo e Convenzioni |
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La Legge 381/1991 prescrive alle Cooperative di inserimento lavorativo la presenza di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati individuati tra le seguenti categorie:
Il nostro obiettivo è quello di dare un'opportunità di occupazione, crescita professionale e di relazione a persone che hanno difficoltà ad entrare nel tradizionale mondo del lavoro. Non un semplice servizio di collocamento o un ambiente chiuso alle logiche del mercato, ma la possibilità di sperimentare - e sperimentarsi - in un contesto "vero", dove la convivenza tra soggetti svantaggiati e lavoratori normodotati assume significato di reciproco scambio.
Gli inserimenti avvengono attraverso un percorso individualizzato che vede la partecipazione sia dei nostri operatori che della rete dei Servizi territoriali (Servizi Sociali Comunali, Servizi di Mediazione lavorativa, Servizi specialistici...). I percorsi solitamente cominciano con un periodo propedeutico definito tirocinio lavorativo (o borsa lavoro) le cui finalità possono essere differenti: osservativo (mirato alla valutazione di quegli elementi minimi necessari alla permeanza in un ambiente di lavoro), addestrativo (volto ad accrescere specifiche competenze) o collocativo (finalizzato cioè alla copertura di una particolare posizione all'interno della Cooperativa). I tirocini risocializzanti invece sono percorsi dove l'obiettivo centrale è la socializzazione e solitamente sono attivati per persone con gravi compromissioni psichiche. Il numero complessivo degli inserimenti lavorativi registrato alla fine del 2009 (oltre 60 percorsi) dà una misura delle opportunità di inclusione sociale offerte al territorio.
Convenzioni con Enti Pubblici e Privati La nostra Cooperativa è in grado di attivare convenzioni volte all'inserimento lavorativo sia con Enti Pubblici che con Aziende Private. Enti Pubblici e convenzioni ex art. 5 Legge 381/1991 I Comuni, e più in generale, gli Enti pubblici compresi quelli economici le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative di tipo B per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, quando tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. Possibilità per le Aziende private di conferire alle Cooperative Sociali commesse di lavoro a parziale copertura dell’obbligo di assunzione di persone disabili previsto dalla Legge 68/1999. |

Gli inserimenti

